Accesso Civico
L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013)
L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare (art.5, c. 1)
L‘ Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).
COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (ACCESSO FOIA)
Per presentare una richiesta di accesso FOIA è disponibile nel piede di questa pagina un modulo in formato editabile da compilare e firmare.
Si ricorda che l’accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati.
Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
La richiesta potrà essere sottoscritta:
- con firma digitale direttamente sul file
- con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.Potrà essere trasmessa con :
- invio telematico all’ indirizzo :
NAIC885001@pec.istruzione.it - Invio con posta ordinaria all’indirizzo:
Istituto Comprensivo ” I. Calvino ” Via Bologna 57- 80010 – Villaricca ( Na)
Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale
.
In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della trasparenza della Scuola , che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)